La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sul principio che, scegliendo il rito speciale, l’imputato rinuncia a sollevare questioni di merito. Il motivo di ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento, esula dai casi tassativamente previsti dalla legge, confermando la stretta interpretazione sull’inammissibilità del ricorso sul patteggiamento.
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