La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. I motivi del ricorso, riguardanti la mancata sostituzione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sono stati giudicati in parte privi di specificità e in parte infondati. La Corte ha ribadito che la valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato, come in questo caso, dove sono stati considerati i numerosi precedenti penali del ricorrente. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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