La Corte di Cassazione, con la sentenza 334/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, condannato per concorso in bancarotta fraudolenta extraneus. Il caso riguarda la vendita di capannoni di una società, poi fallita, a un prezzo irrisorio, e la successiva rivendita a una società collegata agli amministratori della prima. La Corte ha confermato che per il dolo dell’extraneus è sufficiente la consapevolezza di partecipare a un’operazione che depaupera il patrimonio sociale, senza necessità di conoscere lo stato di dissesto. Inoltre, ha ribadito che la prescrizione per la bancarotta fraudolenta decorre dalla data della sentenza di fallimento e non dal compimento degli atti distrattivi.
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