La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8276/2025, ha stabilito che un contribuente residente in un’area colpita dal sisma del 2016 ha diritto al rimborso parziale delle imposte versate, anche se non aveva usufruito della sospensione dei pagamenti. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il pagamento volontario dimostrasse l’assenza di difficoltà economiche, escludendo il diritto al rimborso. La Corte ha respinto questa tesi, affermando che una legge successiva che riduce il debito d’imposta (ius superveniens) rende indebito quanto pagato in eccesso. Negare il rimborso al contribuente diligente violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza rispetto a chi, non pagando, ha beneficiato pienamente della riduzione.
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