Una società manifatturiera ha contestato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo che le aree di magazzino, funzionalmente collegate alla produzione, dovessero essere esentate in quanto produttive di rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice di merito. La Corte ha chiarito che il motivo di ricorso per “omesso esame” deve riguardare un fatto storico e non una questione giuridica, e che la Corte stessa non può riesaminare i fatti del caso, ribadendo così il principio della tassabilità delle aree produttive in assenza di una prova adeguata fornita dal contribuente.
Continua »