Una società, proprietaria di un immobile, ha contestato una clausola del regolamento condominiale che le vietava di tenere aperte le finestre sul cortile. Il Tribunale di Milano ha stabilito che, sebbene la clausola fosse valida in linea di principio, non era opponibile alla società. La motivazione risiede nel fatto che una limitazione così significativa, qualificabile come servitù, per essere efficace nei confronti di un nuovo acquirente deve essere o trascritta nei registri immobiliari o specificamente accettata nell'atto di acquisto. Una generica accettazione del regolamento non è sufficiente. Di conseguenza, il condominio è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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