Una donna condannata ha chiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione, tra cui l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta per la gravità dei reati commessi, l'assenza di pentimento, il rifiuto di svolgere attività lavorative e il compimento di nuovi reati durante un precedente differimento della pena. La condannata ha presentato ricorso denunciando l'errato conteggio dei carichi pendenti e sostenendo che la vittima di stalking si era trasferita altrove, elidendo il pericolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il pericolo di recidiva riguarda la collettività generale e non una persona specifica, confermando che la tutela della sicurezza pubblica prevale sulle condizioni di salute se queste restano gestibili in carcere.
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