La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8920/2024, ha stabilito l'invalidità di una querela inviata tramite PEC da un avvocato che non era ancora stato formalmente nominato difensore. Il caso riguarda una querela senza firma autentica, in cui la sottoscrizione analogica del querelante non è stata validata dal legale. La Corte ha chiarito che il potere di autentica sorge solo con il conferimento del mandato difensivo, e un semplice incarico al deposito non è sufficiente. Pertanto, la firma digitale dell'avvocato sulla PEC attesta solo la trasmissione, ma non l'autenticità della firma del cliente.
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