La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16237/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto "patteggiamento in appello" (art. 599-bis c.p.p.), aveva impugnato la sentenza per questioni di merito. La Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena implica la rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, limitando la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione alle sole questioni relative a una pena illegale.
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