Una moglie acquista un immobile dopo essersi legalmente separata dal marito. Il rogito notarile menziona la separazione, ma la nota di trascrizione omette di indicare il regime patrimoniale, lasciando vuota la casella specifica. Successivamente il marito fallisce e la curatela fallimentare rivendica la quota di comproprietà dell'immobile a beneficio dei creditori. La donna chiede l'accertamento della proprietà esclusiva, ma i giudici respingono la domanda. La Corte di Cassazione conferma che l'omissione nella nota di trascrizione impedisce di opporre lo scioglimento della comunione ai terzi creditori. Prevale il principio formale dell'affidamento sui registri immobiliari: il bene resta per metà aggredibile dalla procedura concorsuale.
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