Quando un’azienda viene esclusa da un finanziamento pubblico, a quale giudice deve rivolgersi? La risposta dipende dalla natura del potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fatto luce su questo tema, tracciando una linea netta nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. La vicenda riguarda l’esclusione di un’impresa dal ‘Fondo Salva Opere’, uno strumento nato per tutelare i subappaltatori di grandi opere pubbliche in crisi.
Il caso: esclusione dal Fondo Salva Opere
I fatti iniziano quando un’azienda subappaltatrice, creditrice nei confronti di un grande appaltatore finito in procedura concorsuale, fa domanda per accedere al ‘Fondo Salva Opere’. Questo fondo è stato istituito per pagare i crediti insoddisfatti delle piccole e medie imprese della filiera. Inizialmente, l’azienda viene ammessa nell’elenco dei beneficiari. Successivamente, però, il Ministero la esclude. La motivazione è che l’azienda, nel frattempo, aveva ricevuto dall’appaltatore principale degli strumenti finanziari (azioni) a saldo del proprio credito. Secondo il Ministero, questo pagamento, anche se non in denaro, aveva fatto venir meno il requisito fondamentale per accedere al fondo: l’esistenza di un credito insoddisfatto.
La questione del riparto di giurisdizione
L’azienda non ci sta e impugna il provvedimento di esclusione. Sostiene che il Ministero abbia compiuto una valutazione complessa e discrezionale, interpretando la normativa e ponderando vari interessi. Secondo questa tesi, l’atto di esclusione sarebbe l’espressione di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, la posizione dell’azienda sarebbe quella di un interesse legittimo, cioè l’interesse a che la P.A. eserciti correttamente il suo potere. La competenza a decidere, quindi, spetterebbe al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). Il Ministero, invece, si difende affermando di aver semplicemente applicato la legge, senza alcuna scelta. La questione arriva così davanti alla Corte di Cassazione, l’organo supremo che ha il compito di risolvere i conflitti di giurisdizione.
La Corte di Cassazione ha dato ragione al Ministero, chiarendo un principio fondamentale del riparto di giurisdizione. I giudici hanno spiegato che bisogna distinguere due situazioni. La prima si ha quando la legge affida alla Pubblica Amministrazione un potere discrezionale, cioè il compito di valutare se, come e quanto erogare un finanziamento, bilanciando l’interesse pubblico con quello privato. In questo caso, il cittadino ha un interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo. La seconda situazione, come quella in esame, si ha quando la legge definisce in modo preciso tutti i requisiti per ottenere il beneficio. In questo scenario, il compito della P.A. è solo quello di verificare, come un controllore, se i requisiti ci sono o no. Si parla in questo caso di attività vincolata. L’amministrazione non ha margini di scelta. Di fronte a un’attività vincolata, il cittadino vanta un diritto soggettivo pieno. Se ritiene che la P.A. abbia sbagliato la verifica, deve rivolgersi al giudice ordinario.
Le conclusioni: la giurisdizione è del Giudice Ordinario
In conclusione, la Corte ha stabilito che l’esclusione dal Fondo non è nata da una scelta discrezionale, ma dalla semplice e oggettiva verifica della mancanza di un presupposto di legge (il credito insoddisfatto). La controversia riguarda quindi l’esistenza o meno di un diritto soggettivo dell’azienda a ricevere il pagamento. Per questo motivo, il ricorso dell’azienda è stato respinto e la giurisdizione è stata definitivamente attribuita al giudice ordinario. Sarà un tribunale civile, e non il TAR, a dover decidere nel merito se l’esclusione sia stata legittima o meno.
Se la Pubblica Amministrazione mi nega un finanziamento, a quale giudice devo rivolgermi?
Dipende. Se la P.A. ha esercitato un potere discrezionale, valutando l’opportunità della concessione, la competenza è del giudice amministrativo. Se invece si è limitata a verificare l’esistenza di requisiti fissati dalla legge, la competenza è del giudice ordinario.
Cosa significa che la P.A. svolge un’attività vincolata?
Significa che la legge stabilisce in modo preciso cosa deve fare l’amministrazione una volta accertati determinati presupposti, senza lasciarle alcun margine di scelta o di valutazione di interessi.
In questo caso, perché il credito non è stato considerato ‘insoddisfatto’?
Perché l’azienda subappaltatrice aveva ricevuto, nella procedura concorsuale dell’appaltatore principale, azioni e strumenti finanziari a saldo del proprio credito. Secondo il Ministero e la Cassazione, questo ha estinto il credito, facendo venir meno il requisito per accedere al fondo.