Il mancato rispetto dell’obbligo di repechage annulla il licenziamento
Nel panorama del diritto del lavoro italiano, l’obbligo di repechage rappresenta un pilastro fondamentale a tutela della stabilità del rapporto d’impiego. Una recente sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila ha riaffermato con forza questo principio, affrontando il caso di un lavoratore licenziato a causa della mancata iscrizione all’albo professionale obbligatorio.
Il caso: licenziamento per impossibilità della prestazione
Un dipendente con la qualifica di tecnico della prevenzione era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. La ragione risiedeva nell’introduzione di una nuova normativa (Legge n. 3/2018) che rendeva obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’esercizio della professione. Il lavoratore, non potendo ottenere l’iscrizione a causa di alcuni carichi pendenti, si era visto risolvere il contratto per “impossibilità sopravvenuta” della prestazione.
In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso, considerando l’iscrizione all’albo un requisito di legge indispensabile per lo svolgimento delle mansioni. Tuttavia, il lavoratore ha proposto appello, contestando la mancata verifica di mansioni alternative.
L’importanza dell’obbligo di repechage nella giurisprudenza
La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, mettendo al centro della discussione l’obbligo di repechage. Secondo i giudici, anche in presenza di una causa esterna che rende impossibile lo svolgimento delle mansioni principali, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente se quest’ultimo può essere utilmente impiegato in altri compiti.
Mansioni amministrative e strumentali
Nel caso specifico, è emerso che il dipendente aveva già svolto, nel corso degli anni, attività non strettamente legate alla qualifica professionale protetta, come compiti amministrativi, guida di automezzi aziendali e organizzazione di servizi. Tali attività non richiedevano l’iscrizione all’albo e avrebbero potuto essere assegnate stabilmente al lavoratore, evitando così la perdita del posto di lavoro.
L’onere della prova a carico del datore
Un punto cruciale della sentenza riguarda l’onere della prova. La Corte ha chiarito che spetta esclusivamente al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente (cd. prova negativa). Non è compito del lavoratore indicare quali posti siano vacanti nell’organigramma aziendale.
Implicazioni della sentenza e tutele nel pubblico impiego
Trattandosi di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la Corte ha applicato le tutele previste dal D.Lgs. n. 165/2001. L’accertamento dell’illegittimità del licenziamento ha comportato non solo l’annullamento dell’atto, ma anche l’ordine di reintegrazione e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alle mensilità perse, entro il limite legale di ventiquattro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte d’Appello si fondano sul principio secondo cui il licenziamento deve costituire sempre l’ultima ratio (extrema ratio). La sopravvenuta carenza di un titolo abilitante non giustifica il recesso se l’organizzazione datoriale permette di utilizzare le “residue prestazioni” del lavoratore in mansioni compatibili con il suo inquadramento. Nel caso di specie, l’azienda non ha fornito alcuna prova circa l’inesistenza di posti vacanti o l’impossibilità organizzativa di adibire il tecnico a mansioni amministrative d’ufficio, che peraltro risultavano carenti di organico.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici aquilani sanciscono la piena vittoria del lavoratore. Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo per difetto di prova sull’impossibilità di repechage. La sentenza ordina la reintegrazione immediata del dipendente nelle mansioni di appartenenza (nel frattempo il lavoratore aveva ottenuto l’iscrizione all’albo) e condanna l’amministrazione al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali, ristabilendo la legalità violata da un recesso prematuro e non sufficientemente motivato.
Cosa succede se il datore di lavoro non verifica la possibilità di repechage?
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene dichiarato illegittimo, comportando generalmente l’annullamento dell’atto e la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro.
È possibile essere licenziati se non si è iscritti all’albo professionale?
Sì, ma solo se il datore di lavoro dimostra che non esistono mansioni alternative che il dipendente può svolgere senza l’iscrizione, rispettando rigorosamente l’obbligo di repechage.
Chi deve provare che non ci sono altri posti disponibili in azienda?
L’onere della prova ricade interamente sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni compatibili con il suo profilo.