Giudizio abbreviato: nessun termine extra per l’appello se l’imputato è dichiarato assente
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 42390 del 2024, ribadisce un principio fondamentale in materia di termini processuali: la scelta del giudizio abbreviato comporta la presunzione di presenza dell’imputato, rendendo inapplicabile la proroga dei termini per l’impugnazione prevista per i casi di assenza. Questa decisione sottolinea l’importanza della diligenza nel rispetto delle scadenze processuali e chiarisce la natura della partecipazione dell’imputato ai riti alternativi.
I fatti del caso: L’appello presentato “fuori tempo massimo”
Il caso trae origine da una decisione della Corte di appello di Lecce, che aveva dichiarato inammissibile un appello perché tardivo. L’imputato, condannato in primo grado all’esito di un giudizio abbreviato, aveva presentato il proprio atto di impugnazione oltre il termine ordinario di 45 giorni previsto dall’art. 585 del codice di procedura penale. La sentenza di primo grado era stata depositata il 31 luglio 2023, mentre l’appello era stato proposto solo il 29 novembre 2023, ben oltre la scadenza.
La tesi della difesa e il ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso su un dettaglio formale: nella sentenza di primo grado, l’imputato era stato erroneamente dichiarato “assente”. Secondo il legale, questa circostanza avrebbe dovuto attivare la disposizione dell’art. 585, comma 1-bis c.p.p., che concede al difensore un termine aggiuntivo di 15 giorni per impugnare la sentenza emessa nei confronti di un imputato giudicato in assenza. La difesa sosteneva quindi che l’appello, sebbene tardivo rispetto al termine ordinario, rientrasse in quello prorogato.
L’impatto del giudizio abbreviato sui termini di appello
Il nodo cruciale della questione era determinare se la scelta di un rito alternativo, come il giudizio abbreviato, potesse essere compatibile con lo status di “assente” e con le tutele processuali ad esso collegate. La difesa invocava l’applicazione della nuova disciplina, introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, per sostenere la propria tesi e ottenere l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e allineandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il ragionamento dei giudici si fonda su una “fictio iuris” (finzione giuridica) introdotta dall’art. 420, comma 2-ter, del codice di procedura penale. Secondo questa norma, l’imputato che richiede personalmente o tramite procuratore speciale un procedimento speciale (come il giudizio abbreviato) si considera a tutti gli effetti presente.
La scelta di questo rito, infatti, presuppone una piena e consapevole conoscenza del procedimento e una volontà di parteciparvi, seppur con modalità alternative al dibattimento. Di conseguenza, la successiva ed erronea dichiarazione di “assenza” nel dispositivo della sentenza è un mero errore formale, incapace di incidere sulla sostanza processuale. La Corte ha chiarito che la proroga di 15 giorni per l’impugnazione è una garanzia prevista per l’imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del processo, una situazione che non ricorre quando è lo stesso imputato a scegliere attivamente il rito con cui essere giudicato.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio cardine della procedura penale: la scelta del giudizio abbreviato è un atto di partecipazione processuale che esclude la possibilità di essere considerati “assenti” ai fini delle impugnazioni. Gli Ermellini hanno quindi stabilito che, in tali casi, non si applica la proroga di 15 giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis c.p.p. La decisione serve da monito per i difensori sull’importanza di un calcolo rigoroso dei termini per l’appello, poiché l’errore formale di un giudice non può sanare la tardività di un’impugnazione quando la presenza legale dell’imputato è indiscutibile.
Se un imputato sceglie il giudizio abbreviato ma viene dichiarato ‘assente’, ha diritto a un termine più lungo per l’appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la scelta del giudizio abbreviato implica una conoscenza del procedimento tale da far considerare l’imputato legalmente presente. Pertanto, non si applica l’aumento di 15 giorni del termine per impugnare previsto per i casi di assenza.
La dichiarazione formale di ‘assenza’ nella sentenza di primo grado ha qualche valore se l’imputato ha richiesto il rito abbreviato?
No, è considerata irrilevante. La Corte ha stabilito che la circostanza che l’imputato sia stato formalmente ma erroneamente indicato come assente non cambia la sostanza: la richiesta di rito alternativo lo rende legalmente presente ai fini del processo.
Qual è il termine ordinario per presentare appello in un caso come questo?
Come stabilito dall’art. 585, commi 1 e 2 c.p.p., e confermato dalla sentenza, il termine ordinario per l’impugnazione in questo specifico caso era di 45 giorni dal deposito della sentenza, senza alcuna proroga.