Decreto Penale Abnorme: la Cassazione fissa il principio del Tempus Regit Actum
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41249/2024, affronta un’importante questione di diritto intertemporale in ambito processuale penale, chiarendo i confini applicativi del principio tempus regit actum. La pronuncia ha annullato un’ordinanza che aveva dichiarato esecutivo un decreto penale, definendola un decreto penale abnorme perché emessa in violazione della normativa vigente al momento della richiesta difensiva. Questa decisione riafferma la centralità della certezza del diritto e tutela il diritto di difesa dell’imputato di fronte a mutamenti normativi.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un decreto penale di condanna al pagamento di una pena pecuniaria di 7.750,00 euro. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava un’istanza per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Tale richiesta veniva depositata il 5 marzo 2024.
Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Genova, con un’ordinanza del 13 maggio 2024, rigettava l’istanza e, contestualmente, dichiarava esecutivo il decreto penale di condanna.
Il problema sorge perché, nel frattempo, era intervenuta una modifica legislativa. La normativa in vigore al momento della richiesta (5 marzo 2024) prevedeva che, in caso di rigetto, il giudice dovesse disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio immediato. La nuova normativa, introdotta con D.Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024, stabiliva invece che il rigetto comportasse l’esecutività del decreto. Il GIP aveva applicato la nuova legge, nonostante la richiesta fosse stata presentata sotto il vigore della vecchia.
La Questione del Decreto Penale Abnorme e la Legge nel Tempo
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del GIP davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che si trattasse di un decreto penale abnorme. L’abnormità derivava dall’errata applicazione della legge processuale. Il principio fondamentale in materia è quello del tempus regit actum, codificato dall’art. 11 delle preleggi, secondo cui ‘la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo’.
Nel diritto processuale, questo significa che ogni atto del procedimento è disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui viene compiuto. La richiesta di sostituzione della pena, essendo stata presentata il 5 marzo 2024, doveva essere interamente regolata dalla disciplina allora vigente. Quella disciplina imponeva al giudice, in caso di rigetto, di procedere con il giudizio immediato, garantendo così all’imputato la possibilità di difendersi nel merito in un dibattimento.
Applicando la norma successiva, il GIP ha non solo violato il principio tempus regit actum, ma ha anche alterato la sequenza procedimentale, privando di fatto l’imputato del suo diritto a un processo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno chiarito che l’atto da considerare è la richiesta di sostituzione della pena, la quale si perfeziona al momento della sua presentazione. La legge applicabile è quindi quella in vigore a quella data.
Il provvedimento del GIP è stato qualificato come ‘abnorme’ sotto il profilo funzionale. Un atto è abnorme quando si discosta talmente tanto dal modello legale da risultare estraneo al sistema processuale. In questo caso, dichiarando esecutivo il decreto invece di disporre il giudizio immediato, il GIP ha ‘sviato la funzione giurisdizionale’.
La Corte ha sottolineato che questa decisione ha causato un ‘decisivo e verosimilmente non rimediabile nocumento al diritto di difesa’, impedendo di fatto la prosecuzione del giudizio. Un provvedimento di questo tipo, proprio per la sua gravità e per l’assenza di altri mezzi di impugnazione specifici, è direttamente ricorribile per cassazione.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. Ciò significa che il procedimento dovrà riprendere dal punto in cui si era interrotto: il GIP, preso atto del rigetto dell’istanza, dovrà disporre la prosecuzione del processo nelle forme del giudizio immediato, come previsto dalla legge in vigore al momento della richiesta.
Questa sentenza rappresenta un’importante affermazione del principio di legalità e certezza del diritto nel processo penale. Stabilisce con chiarezza che le regole procedurali non possono cambiare in corso d’opera a svantaggio dell’imputato, garantendo che il diritto di difesa sia sempre tutelato secondo il modello previsto dalla legge al momento in cui si esercita una facoltà processuale.
Quale legge processuale si applica se la norma cambia durante il procedimento?
Si applica il principio ‘tempus regit actum’, secondo cui ogni singolo atto processuale è regolato dalla legge in vigore nel momento in cui viene compiuto, non da quella successiva. L’atto di riferimento nel caso di specie è la presentazione dell’istanza.
Quando un provvedimento del giudice è considerato ‘abnorme’?
Un provvedimento è considerato abnorme quando, per violazione di legge, si discosta completamente dal modello legale previsto, sviando la funzione giurisdizionale e causando un danno non altrimenti rimediabile al diritto di difesa, come impedire la prosecuzione del processo.
Cosa accadeva, secondo la normativa precedente, se il giudice rigettava la richiesta di sostituzione della pena legata a un decreto penale?
Secondo la formulazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. in vigore prima della modifica del marzo 2024, il giudice che rigettava l’istanza difensiva doveva disporre la prosecuzione del procedimento penale nelle forme del giudizio immediato, non dichiarare l’esecutività del decreto.