Il Fisco recupera l’imposta unica sulle scommesse e le sanzioni
L’amministrazione finanziaria persegue il recupero dell’imposta unica sulle scommesse non versata dalle agenzie collegate a società estere non autorizzate. La controversia nasce dalla notifica di un avviso di accertamento a carico del titolare di una ricevitoria. L’ufficio pretendeva oltre settantamila euro di tributo non pagato per l’anno 2015, accompagnato da interessi e da una sanzione di quasi ottantaseimila euro.
Il titolare del centro scommesse agiva come intermediario per un allibratore estero privo della concessione statale italiana. Il gestore ha impugnato l’accertamento davanti ai giudici tributari. Nei primi gradi di giudizio, i magistrati hanno confermato il debito per l’imposta evasa, ma la corte d’appello ha cancellato le sanzioni pecuniarie. I giudici regionali ritenevano che la normativa sul punto fosse poco chiara e consentisse la disapplicazione delle multe amministrative.
La Cassazione ripristina le sanzioni a carico della ricevitoria
I giudici di legittimità hanno accolto pienamente il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il collegio ha annullato la decisione di secondo grado e ha deciso la lite nel merito, confermando l’avviso di accertamento nella sua interezza. Il gestore della ricevitoria perde la causa e deve versare non soltanto il tributo e gli interessi, ma anche tutte le sanzioni originarie e le spese processuali.
La sentenza stabilisce che il titolare del centro scommesse non può beneficiare di alcuno sconto sulle sanzioni per l’attività svolta nel 2015. La Cassazione ha ritenuto priva di fondamento la cancellazione delle multe disposta dal giudice tributario d’appello.
La fine dell’incertezza della legge dal 2011 in avanti
Le ragioni giuridiche della Suprema Corte poggiano sulla linea del tempo delle modifiche normative. In passato esistevano dubbi sulla figura del soggetto passivo del tributo quando operava un allibratore estero privo di concessione. Il Parlamento ha risolto definitivamente ogni controversia approvando la legge numero 220 del 2010.
Questa legge conteneva una norma di interpretazione chiarificatrice. Il testo legislativo ha stabilito con precisione che anche chi gestisce scommesse per conto terzi senza concessione risponde del pagamento del tributo. L’incertezza interpretativa oggettiva è cessata per sempre con l’entrata in vigore di questa legge. Per tutte le annualità dal 2011 in poi, inclusa l’annualità 2015 contestata nel caso di specie, nessun intermediario può invocare l’oscurità della norma per cancellare le sanzioni pecuniarie.
Gli effetti sui titolari di centri di raccolta scommesse
Chi gestisce un punto di raccolta scommesse per piattaforme estere non autorizzate deve affrontare conseguenze economiche estremamente gravose. L’amministrazione finanziaria considera il titolare del locale responsabile del tributo e punisce l’omesso versamento con sanzioni pesantissime. L’orientamento della Cassazione preclude ogni difesa basata sulla buona fede o sulla presunta complessità delle norme.
I gestori che operano senza concessione statale non possono ottenere l’annullamento delle sanzioni per violazioni compiute dopo il 2010. Chi riceve un accertamento deve considerare che il debito tributario comprenderà regolarmente le sanzioni piene, con importi che spesso superano il cento per cento della somma originariamente evasa.
Chi gestisce un centro scommesse senza concessione deve pagare l’imposta unica?
Sì, la legge include espressamente tra i debitori d’imposta sia i bookmaker esteri privi di concessione sia le ricevitorie e i centri trasmissione dati che operano per loro conto sul territorio italiano.
Perché non è possibile cancellare le sanzioni per incertezza della legge dopo il 2010?
La legge di stabilità per il 2011 ha introdotto una norma di interpretazione autentica che ha chiarito in modo definitivo l’obbligo tributario, eliminando qualsiasi dubbio oggettivo sul testo della norma.
Quali somme rischia di pagare l’intermediario in caso di accertamento fiscale?
Il contribuente accertato rischia di pagare l’intero tributo evaso, gli interessi maturati e una sanzione amministrativa che può andare dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta.