Il blocco delle cause ordinarie durante la crisi degli istituti di credito
Quando un istituto di credito collassa finanziariamente, la gestione dei suoi debiti e dei suoi crediti subisce una drastica limitazione processuale. La liquidazione coatta amministrativa bancaria rappresenta una procedura concorsuale speciale finalizzata a liquidare l’attivo e soddisfare i creditori nel rispetto della parità di trattamento. Molti risparmiatori si chiedono se una causa già avviata contro la banca possa procedere regolarmente davanti al tribunale ordinario. La Corte di Cassazione ha chiarito che il blocco imposto dalla legge concorsuale bancaria non ammette eccezioni, nemmeno quando la domanda del cliente punta soltanto a cancellare un debito contestato.
Il finanziamento vincolato all’acquisto di azioni e il dissesto dell’istituto
Un cliente riceveva dalla propria banca un finanziamento per oltre mezzo milione di euro. La banca erogava tale somma con un vincolo preciso: il denaro doveva servire esclusivamente a comprare azioni emesse dalla banca stessa. Questa operazione, nota nella prassi come «operazione baciata», vìola apertamente il divieto del codice civile che impedisce alle società di finanziare l’acquisto delle proprie azioni per gonfiare fittiziamente il capitale.
Dopo la morte del cliente, l’erede citava la banca in giudizio per dichiarare la nullità dell’intera operazione e azzerare il debito residuo derivante dal finanziamento. Nel corso del processo, l’autorità di vigilanza disponeva la liquidazione dell’istituto di credito per grave dissesto finanziario. L’erede insisteva nella richiesta di accertamento negativo del credito davanti al tribunale ordinario per liberarsi definitivamente dalla pretesa restitutoria. I giudici di merito ritenevano la causa ammissibile e procedibile: a loro avviso, il divieto di promuovere azioni contro la banca in liquidazione colpisce solo chi pretende pagamenti, non chi chiede soltanto di verificare l’invalidità di un contratto.
Lo stop della Cassazione al giudizio civile ordinario
I commissari liquidatori della banca impugnavano la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’istituto e annullato la sentenza precedente. Secondo la Corte, il tribunale ordinario non poteva proseguire la trattazione della controversia una volta aperta la procedura concorsuale.
La legge bancaria stabilisce che contro la banca posta in liquidazione non si può iniziare né proseguire alcuna azione giudiziaria. L’apertura della procedura determina quindi l’improseguibilità immediata della causa pendente. Il cliente non può sottrarsi a questa regola sostenendo di non voler incassare denaro dalla procedura ma solo far accertare la nullità del prestito.
La concentrazione obbligatoria di ogni pretesa nella procedura concorsuale
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio di inderogabilità della verifica concorsuale delle passività e delle attività bancarie. L’art. 83, comma 3, del Testo Unico Bancario adotta una formula volutamente categorica: la norma vieta «alcuna azione» e non si limita a bloccare le sole richieste di condanna al pagamento.
Consentire sentenze ordinarie di mero accertamento al di fuori della procedura speciale altererebbe la gestione unitaria del patrimonio bancario affidata ai commissari. Il commissario liquidatore deve esaminare tutti i rapporti contrattuali pendenti e formare lo stato passivo. Qualsiasi eccezione o domanda del debitore deve trovare ingresso unicamente nella sede della verifica concorsuale. Soltanto dopo che i commissari liquidatori si sono pronunciati, il cittadino insoddisfatto può rivolgersi al tribunale fallimentare competente attraverso lo strumento dell’opposizione.
Le ricadute per i clienti coinvolti in contenziosi con banche liquidate
I clienti e gli eredi che hanno in corso contestazioni relative a contratti stipulati con banche poste in liquidazione devono prestare massima attenzione alla via processuale prescelta. Continuare a coltivare una causa ordinaria per far valere la nullità del finanziamento comporta il rigetto o la dichiarazione di improseguibilità della domanda, con conseguente perdita di tempo e condanna alle spese.
Chi intende contestare un finanziamento irregolare o azzerare le pretese creditorie della banca in liquidazione deve agire all’interno della procedura concorsuale. La via corretta consiste nel sottoporre le proprie ragioni direttamente ai commissari liquidatori e, in caso di rigetto, proporre tempestiva opposizione allo stato passivo dinanzi al tribunale competente per la procedura.
Posso continuare la causa contro la banca se chiedo solo l’annullamento del debito?
No. Con l’avvio della liquidazione coatta amministrativa bancaria, anche le domande di mero accertamento negativo del credito diventano improseguibili davanti al giudice ordinario.
Come posso far valere la nullità di un finanziamento collegato ad azioni della banca in liquidazione?
Occorre presentare le proprie eccezioni e richieste direttamente ai commissari liquidatori nell’ambito della procedura concorsuale, impugnando poi l’eventuale rigetto con opposizione allo stato passivo.
Quale giudice è competente a decidere le opposizioni contro la banca in liquidazione?
La competenza spetta esclusivamente al tribunale del luogo in cui la banca in liquidazione coatta ha la propria sede legale, nell’ambito del procedimento concorsuale.