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Dichiarazione del terzo pignorato e DURC nel fallimento

Una stazione appaltante riceveva un decreto ingiuntivo da una curatela fallimentare per oltre seicentomila euro. L’importo derivava da quanto comunicato dalla committente durante un pignoramento verso terzi eseguito prima del fallimento dell’appaltatore. La società contestava il debito ingiunto. L’ente riteneva dovuti solo centosettantatremila euro, sostenendo di aver legittimamente detratto le somme vincolate per un sequestro e per inadempienze contributive sul DURC. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado in favore del fallimento. La dichiarazione del terzo pignorato indicava infatti una liquidità residua già al netto delle partite accantonate. Inoltre, l’apertura del concorso fallimentare vieta pagamenti diretti agli enti previdenziali per debiti pregressi.

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Pubblicato il 2 ottobre 2026 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

Riferimento Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1720/2026 del 17/09/2026 (App. Venezia n. 1720/2026)

Principio di diritto La dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. priva di espresso riconoscimento o diniego va equiparata a dichiarazione positiva ex art. 548 c.p.c. Intervenuto il fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante non può trattenere il corrispettivo maturato eccependo l'irregolarità del DURC, dovendo ogni credito previdenziale pregresso essere accertato all'interno della procedura fallimentare nel rispetto della par condicio creditorum.

Il contrasto sui crediti dell’appalto dopo la dichiarazione del terzo pignorato

La complessa gestione dei pagamenti negli appalti diviene ancora più delicata quando subentra il dissesto finanziario dell’impresa esecutrice. Il punto centrale della lite riguarda la portata vincolante della dichiarazione del terzo pignorato resa dalla stazione appaltante prima del fallimento dell’appaltatore. L’ente committente aveva ricevuto un decreto ingiuntivo richiesto dalla curatela fallimentare per oltre seicentomila euro. La stazione appaltante sosteneva di dover pagare soltanto una frazione minima di tale somma, pari a circa centosettantatremila euro. La società pretendeva di scomputare gli importi destinati a un sequestro conservativo e soprattutto le somme trattenute per le gravi irregolarità del documento di regolarità contributiva dell’appaltatore.

Il rigetto dell’opposizione e la conferma del debito verso la massa fallimentare

La Corte d’Appello ha respinto integralmente le tesi della stazione appaltante, confermando la sentenza del tribunale. I giudici hanno chiarito che l’ente committente deve versare all’attivo fallimentare l’intero importo ingiunto. I giudici hanno stabilito la piena efficacia della ricognizione originaria formulata nel pignoramento presso terzi. La somma dichiarata come residua non costituiva il massimale dell’intero debito contrattuale, bensì una disponibilità già ripulita da vincoli pregressi. La curatela fallimentare ha quindi ottenuto la conferma integrale dell’ingiunzione di pagamento e il ristoro delle spese legali a carico dell’ente soccombente.

I canoni ermeneutici e l’inefficacia delle trattenute previdenziali nel fallimento

La decisione poggia su due pilastri giuridici precisi che coordinano l’esecuzione forzata e la legge fallimentare. Il primo pilastro riguarda l’interpretazione logica e letterale della dichiarazione del terzo secondo i criteri generali sui contratti. Una comunicazione di questo tipo deve assumere necessariamente valore positivo oppure negativo. Una formulazione ambigua o neutra equivale a una dichiarazione non resa e fa scattare l’ammissione tacita dell’obbligo verso i creditori. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva precisato le singole voci trattenute, attestando che la somma residua era immediatamente disponibile per l’esecuzione. Tale impostazione dimostra che l’intero corrispettivo d’appalto esisteva ed era dovuto all’appaltatore.

Il secondo pilastro attiene all’inderogabile regola della par condicio creditorum (parità di trattamento tra i creditori). Quando un appaltatore fallisce, la committente non può più invocare la mancanza del DURC per rifiutare il saldo delle fatture o per versare direttamente le ritenute agli enti previdenziali. Qualsiasi versamento diretto compiuto dopo il fallimento risulterebbe del tutto inefficace verso la massa concorsuale. Anche gli enti di previdenza devono insinuarsi al passivo secondo le regole ordinarie del concorso fallimentare. Il tribunale ordinario non può accertare in via incidentale presunti crediti previdenziali per autorizzare scomputi fuori dalla procedura concorsuale.

Le regole operative per committenti e stazioni appaltanti in caso di insolvenza

La pronuncia impone alle stazioni appaltanti una rigorosa cautela nella redazione degli atti esecutivi e nella gestione contabile delle commesse. Chi riceve la notifica di un pignoramento verso terzi deve chiarire con precisione assoluta la contabilità del rapporto contrattuale, distinguendo il debito lordo originario dalle somme effettivamente pagate, assegnate o bloccate. Formule vaghe o sintetiche rischiano di trasformarsi in ammissioni involontarie di debito verso creditori terzi o organi della procedura concorsuale. Inoltre, l’apertura del fallimento dell’appaltatore impone il congelamento immediato di qualsiasi meccanismo di intervento sostitutivo previdenziale. La committente che trattiene o distrae somme dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si espone al rischio concreto di dover pagare due volte il medesimo corrispettivo.

Cosa accade se la dichiarazione resa dal terzo pignorato risulta vaga o ambigua?
La giurisprudenza equipara la dichiarazione ambigua o neutra a una dichiarazione non resa. Questo comportamento produce una tacita ammissione dell’esistenza del debito verso il debitore esecutato.

La stazione appaltante può trattenere somme per DURC irregolare se l’appaltatore fallisce?
No, a seguito del fallimento la regolarità contributiva non è più esigibile verso la curatela. L’intero corrispettivo confluisce nella massa fallimentare e gli enti previdenziali devono insinuarsi al passivo.

Il committente rischia di pagare due volte se esegue pagamenti previdenziali dopo il fallimento?
Sì, i pagamenti diretti eseguiti dopo la sentenza di fallimento per debiti pregressi sono inefficaci verso la curatela, la quale può esigere nuovamente il versamento delle stesse somme.

Termini giuridici

Terzo pignorato
Soggetto estraneo alla lite che custodisce beni o somme di denaro appartenenti al debitore esecutato.
Ficta confessio
Finzione giuridica per cui il silenzio, l'inerzia o una risposta ambigua valgono come ammissione piena dei fatti.
Curatela fallimentare
Organo nominato dal tribunale per gestire il patrimonio dell'impresa dichiarata fallita e tutelare i suoi creditori.
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva che certifica il corretto versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
In bonis
Espressione che indica la condizione di una società prima dell'apertura formale di una procedura concorsuale.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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