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L’affido condiviso

Con Legge 8 febbraio 2006, n. 54 il Parlamento Italiano ha approvato, importanti disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, rivoluzionando un campo alquanto delicato come quello della famiglia e dei rapporti che in esso si sviluppano.La legge in esame ha apportato modifiche al codice civile relativamente all’art.155, stabilendo, in […]

Pubblicato il 11 May 2007 in Diritti delle persone

Con Legge 8 febbraio 2006, n. 54 il Parlamento Italiano ha approvato, importanti disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, rivoluzionando un campo alquanto delicato come quello della famiglia e dei rapporti che in esso si sviluppano.La legge in esame ha apportato modifiche al codice civile relativamente all’art.155, stabilendo, in relazione ad i provvedimenti riguardo ai figli, che, anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, entra in gioco la fondamentale figura del giudice, il quale nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, è tenuto: ad emettere provvedimenti nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole; valutare la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; eventualmente stabilire a quale di essi i figli debbono essere affidati; determinare i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore; fissare altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. La potestà genitoriale è esercitata, in tal modo, da entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, però, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;4) le risorse economiche di entrambi i genitori;5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Il giudice può disporre, effettuate idonee valutazioni, l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo nonchè la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.Tra le significative novità introdotte dalla legge in esame, troviamo, quella relativa all’assegnazione della casa familiare; infatti, il suo godimento è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e, viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici Disposizioni sono state introdotte anche a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ai quali può essere riconosciuto il pagamento di un assegno periodico.Ai figli maggiorenni portatori di handicap si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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