La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per reati di bancarotta a carico di un soggetto riconosciuto quale amministratore di fatto di una società fallita. I giudici hanno respinto l'eccezione difensiva sull'impedimento dell'imputato, detenuto all'estero durante il processo di secondo grado. Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare senza preventiva richiesta di udienza orale, non si applica la disciplina dell'assenza e del legittimo impedimento. Sul piano societario, la gestione continuativa dell'impresa attraverso istruzioni ai dipendenti, ingaggio di consulenti e controllo finanziario prova pienamente la qualifica di amministratore di fatto. Infine, la restituzione parziale del danno e i precedenti penali giustificano il bilanciamento di mera equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti. Il ricorso è stato interamente rigettato con condanna alle spese.
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