Una società estera ha richiesto in Italia il riconoscimento della sentenza straniera emessa in Bielorussia con cui una società italiana era stata condannata al pagamento di 500.000 euro. Durante il processo estero, il giudice straniero ha svolto l'udienza preliminare e, novanta minuti dopo, ha tenuto l'udienza decisiva di merito senza notificare l'avviso alla società italiana assente, la quale aveva inviato soltanto difese scritte per eccepire un difetto di giurisdizione. La comunicazione della nuova udienza e la sentenza sono giunte alla società italiana solo cinque giorni dopo la decisione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società estera, negando il riconoscimento della sentenza straniera in Italia. La trattazione immediata del merito in assenza della parte esclude la possibilità di difendersi e viola l'ordine pubblico processuale.
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