Un imprenditore ha chiesto la revoca della confisca di prevenzione e della sorveglianza speciale disposte a suo carico in via definitiva. L'uomo sosteneva che un recente mutamento giurisprudenziale, unitamente a decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla sua assoluzione penale dal reato associativo, costituissero elementi nuovi per cancellare le misure. I giudici di merito hanno respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza, anche se sancita dalle Sezioni Unite o da corti sovranazionali, non costituisce una legge sopravvenuta né una prova nuova. Inoltre, l'assoluzione penale con formula dubitativa non impedisce al giudice della prevenzione di valutare autonomamente la pericolosità sociale del soggetto.
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