La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per interruzione di pubblico servizio a carico di un uomo che, in piena emergenza pandemica, aveva allertato inutilmente il 118 per due giorni consecutivi, ottenendo l'invio a vuoto di un'ambulanza. L'imputato sosteneva l'insussistenza del reato per il tempestivo rientro del mezzo di soccorso e chiedeva l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto la tesi difensiva. La norma punisce non solo il blocco totale dell'attività, ma anche qualsiasi alterazione apprezzabile del suo regolare funzionamento. Nel contesto critico della pandemia, distogliere personale e mezzi sanitari già scarsi integra pienamente la lesione del servizio. La Corte ha inoltre escluso la tenuità dell'offesa data l'elevata intensità del dolo, accentuata dalla precedente esperienza dell'uomo come operatore sanitario.
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