Una società di gestione del risparmio ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, ha rinunciato al ricorso e la controparte, una società fiduciaria, ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con un decreto, senza pronunciarsi sulle spese legali, applicando gli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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