Un privato cittadino, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza della Corte d'Appello, ha successivamente presentato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, verificato che la rinuncia rispettava i requisiti legali, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con un decreto. È stato inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese legali, poiché la società resistente non aveva svolto alcuna attività difensiva.
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