L'Imputato ha presentato impugnazione davanti ai giudici di legittimità contro la sentenza della Corte di Appello. Tuttavia, l'atto difensivo conteneva censure interamente riferite a un'altra persona estranea al processo e a vicende del tutto slegate dai fatti contestati. Come ulteriore motivo, la difesa lamentava la mancata concessione delle attenuanti, beneficio che il tribunale aveva già concesso all'assistito sin dal giudizio di primo grado. Rilevata la palese estraneità delle contestazioni, i Supremi Giudici hanno pronunciato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, infliggendo una pesante sanzione pecuniaria a carico dell'interessato.
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