La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per possesso e fabbricazione di documenti falsi. La Corte conferma che una carta d'identità contraffatta, anche se priva della dicitura specifica sulla validità per l'espatrio, integra il reato di cui all'art. 497 bis c.p., in quanto idonea a ingannare la pubblica fede e a consentire l'uscita dal territorio nazionale. Viene altresì ribadita l'insindacabilità in sede di legittimità della determinazione della pena, se congruamente motivata dal giudice di merito.
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