La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **inammissibilità ricorso archiviazione**. Un Lavoratore, parte offesa in un procedimento per falso, si era opposto alla richiesta di archiviazione. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva rigettato l'opposizione e disposto l'archiviazione. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il provvedimento del GIP fosse "abnorme" (cioè, fuori dalle regole). La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'ordinanza di archiviazione non è impugnabile in Cassazione come atto abnorme, ma solo tramite reclamo al tribunale per specifiche nullità previste dall'art. 410-bis c.p.p. Il provvedimento del GIP rientrava nei poteri legittimi.
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