Un giudice dell'esecuzione rideterminava la pena per un condannato per effetto della continuazione tra reati. Nel testo della motivazione indicava la pena in un anno, quattro mesi e quindici giorni di reclusione, mentre nel dispositivo finale ometteva i quindici giorni, scrivendo soltanto un anno e quattro mesi. Il Pubblico Ministero chiedeva quindi la correzione dell'errore materiale. Il giudice accoglieva l'istanza senza convocare un'udienza camerale. Il condannato impugnava il provvedimento lamentando sia la mancata fissazione dell'udienza, sia la natura valutativa e peggiorativa della modifica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ordinanza camerale forma un blocco unitario tra motivazione e dispositivo. Inoltre, l'eccezione di nullità per mancata udienza richiede la prova di un interesse difensivo concreto, non allegato dal condannato. La correzione di errore materiale resta pertanto valida e pienamente efficace.
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