La curatela fallimentare di una società commerciale promuoveva un'azione di revocatoria fallimentare contro un istituto di credito. La banca aveva infatti incassato somme rilevanti mediante l'escussione di garanzie sui pegni nel periodo sospetto antecedente la procedura concorsuale. Nel giudizio interveniva una società terza in qualità di assuntore del concordato fallimentare omologato. La corte territoriale accoglieva la domanda revocatoria, ordinando alla banca la restituzione dei pagamenti. L'istituto di credito proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l'assuntore non avesse interesse ad agire poiché la proposta concordataria prevedeva il pagamento integrale dei creditori con prelazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della banca: l'assuntore, quale successore a titolo particolare nei rapporti del fallimento, mantiene pieno interesse all'inefficacia dei pagamenti. Le successive modalità di riparto o regolazione del credito costituiscono effetti di mera esecuzione che non paralizzano l'azione recuperatoria.
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