L'Azienda Committente risolve un contratto d'appalto per abbandono del cantiere da parte dell'Impresa Appaltatrice, in amministrazione straordinaria. Quest'ultima impugna la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla Committente. La Corte d'Appello accoglie l'appello, ritenendo illegittima la risoluzione dell'Azienda Committente e prevalente lo scioglimento del contratto dichiarato dall'Impresa Appaltatrice. La Cassazione, invece, annulla la decisione d'Appello. Ha stabilito che l'Impresa Appaltatrice non aveva la legittimazione ad appellare, poiché era rimasta contumace in primo grado e non era stata considerata 'soccombente' (parte che ha perso) rispetto alle domande di accertamento proposte da un'altra impresa del raggruppamento. La questione era solo incidentale e non dava diritto all'appello.
Continua »