Un'Azienda Creditrice aveva iscritto un'ipoteca giudiziale sui beni di un'Azienda Debitore nei novanta giorni precedenti la domanda di concordato preventivo di quest'ultima. Il concordato non ebbe successo e l'Azienda Debitore fallì. L'Azienda Creditrice chiedeva il riconoscimento del privilegio ipotecario nel fallimento. Il Tribunale aveva negato, applicando l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale prevista per il concordato. La Corte di Cassazione ha ora stabilito che l'articolo 168, comma 3, della Legge Fallimentare, che sancisce l'inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni prima del concordato, non si applica se il concordato preventivo fallisce e si apre il fallimento. In questo caso, valgono le regole del fallimento. L'Azienda Creditrice ha ottenuto il riconoscimento della sua ipoteca.
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