La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13688/2024, ha stabilito che il servizio prestato presso un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) non può essere equiparato a quello svolto presso un'amministrazione statale. Di conseguenza, tale servizio non dà diritto al punteggio aggiuntivo nelle graduatorie del personale ATA. La Corte ha chiarito che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le ASL rientrano negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, una categoria distinta dalle amministrazioni dello Stato. La decisione riforma le precedenti sentenze di merito che avevano dato ragione a una lavoratrice.
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