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Legge n. 260 del 1958, art. 4

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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4819/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano il risarcimento per la mancata remunerazione durante i corsi frequentati tra il 1980 e il 1993. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, stabilendo che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge n. 370/1999. Qualsiasi incertezza legale successiva non ha impedito il decorso del termine decennale.
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Remunerazione medici: Cassazione e prescrizione
Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione durante i corsi di specializzazione frequentati tra il 1981 e il 1991, in violazione delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile, confermando che il termine di prescrizione decennale per la richiesta di remunerazione medici specializzandi è iniziato a decorrere il 27 ottobre 1999. La Corte ha ribadito che tale data ha fornito la certezza giuridica necessaria per agire, condannando inoltre i ricorrenti per lite temeraria.
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