Un Lavoratore, condannato per evasione tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile pena su richiesta. Ha motivato la decisione affermando che, a seguito delle modifiche legislative del 2017 (Legge n. 103/2017), il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi procedurali, non per contestare la mancata applicazione di cause di non punibilità. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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