La Corte di Cassazione ha chiarito il trattamento fiscale dei contributi pubblici trasporto erogati a società di mobilità locale. Per quanto riguarda l'IRES, i contributi destinati al ripiano dei disavanzi d'esercizio non sono considerati reddito imponibile. Sul fronte IVA, invece, la Corte ha stabilito che tali somme sono soggette a imposta se esiste un nesso diretto tra il contributo e il prezzo del servizio, ovvero se il finanziamento pubblico permette all'azienda di applicare tariffe ridotte agli utenti. La decisione finale sulla tassabilità IVA richiede quindi una verifica concreta della funzione economica del contributo.
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