Un gestore di distributore di carburanti chiedeva alla società subentrata nella gestione della rete il pagamento di sconti contrattuali stabiliti da un accordo collettivo aziendale stipulato dalla precedente proprietaria. La nuova concessionaria rifiutava il pagamento, sostenendo che la cessione di ramo d'azienda non comportasse l'automatico subentro negli accordi economici collettivi di settore e che la clausola di ultrattività dell'intesa fosse nulla. I giudici di merito accoglievano la domanda del gestore condannando la società a oltre centomila euro. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione: in assenza di un accordo sostitutivo autonomamente negoziato, l'acquirente dell'impianto subentra nei contratti di fornitura collegati all'intesa quadro e deve applicare integralmente le condizioni economiche pregresse.
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