Un lavoratore, impiegato per anni con contratti a tempo determinato per la manutenzione di impianti irrigui, ha chiesto la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, sostenendo il superamento del limite massimo di 36 mesi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la contrattazione collettiva può legittimamente individuare nuove "attività stagionali" non previste dalla legge. Tale qualificazione permette di derogare al limite dei 36 mesi, rendendo legittima la successione dei contratti a termine per le mansioni specificate dal CCNL.
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