Un contribuente ha venduto un terreno, ma l'intero ricavato è stato utilizzato per saldare i suoi debiti. L'Agenzia delle Entrate ha comunque tassato la plusvalenza generata. Il contribuente ha fatto ricorso sostenendo, tra le altre cose, di non aver percepito alcun reddito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la plusvalenza terreno edificabile è tassabile al momento della cessione, a prescindere dalla destinazione finale del corrispettivo. La manifestazione di ricchezza avviene con la vendita stessa, non con l'incasso materiale.
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