Un detenuto sottoposto al regime del carcere duro ha chiesto di svolgere un colloquio visivo con il proprio fratello, recluso anch'egli nello stesso istituto e sotto il medesimo regime speciale. Il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno autorizzato l'incontro. L'Amministrazione della giustizia ha impugnato il provvedimento, lamentando che la Direzione distrettuale antimafia aveva espresso un parere contrario fondato sul rischio di trasmissione di ordini criminali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ministeriale, confermando l'autorizzazione al colloquio tra detenuti al 41-bis. La Suprema Corte ha chiarito che il legame familiare tutela la dignità umana e l'affettività del recluso. Di conseguenza, il diniego non può basarsi su semplici sospetti o pericoli ipotetici, ma richiede elementi concreti ed effettivi rischi per la sicurezza pubblica.
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