Una società energetica ha impugnato la rendita catastale attribuita al proprio parco eolico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che per gli immobili a destinazione speciale (categoria D/1), come i parchi eolici, la valutazione deve avvenire tramite stima diretta, applicando il saggio di fruttuosità fisso del 2%, non modificabile discrezionalmente. L'Amministrazione Finanziaria può integrare le proprie difese in giudizio senza violare il divieto di nuove domande in appello, purché i fatti alla base dell'accertamento rimangano invariati.
Continua »