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Legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1

Esecuzione domiciliare della pena: decide il giudice di residenza
Un cittadino condannato in via definitiva dai giudici emiliani, ma rimasto in stato di libertà e residente in Campania, ha richiesto l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi della legge speciale numero 199 del 2010. L'ufficio di sorveglianza campano ha respinto la domanda per incompetenza territoriale, trasmettendo il fascicolo al tribunale del distretto emiliano che aveva emesso la sentenza. Quest'ultimo ha sollevato un conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando il principio del radicamento territoriale del soggetto non detenuto. I giudici di legittimità hanno risolto la disputa stabilendo che la competenza appartiene all'autorità del luogo di residenza dell'interessato libero. La Corte Suprema ha quindi dichiarato competente il magistrato campano e ha rimesso gli atti al suo ufficio.
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Detenzione domiciliare negata: vince il carcere per recidiva
Un condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per ottenere la detenzione domiciliare ai sensi della legge numero 199 del 2010. Il Tribunale di sorveglianza aveva già negato la misura alternativa. I giudici hanno motivato il rifiuto con l'elevato pericolo di recidiva delittuosa e con l'inidoneità dell'alloggio proposto. Il detenuto risultava infatti coinvolto in contesti di criminalità organizzata ed era stato protagonista di violenze all'interno del carcere, tra cui una spedizione punitiva contro altri carcerati. Inoltre, l'abitazione indicata per la misura consisteva in un prefabbricato situato in un parcheggio per camion, luogo di transito già frequentato da pregiudicati. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione precedente e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il richiedente deve quindi restare in carcere e pagare le spese di giudizio con una sanzione pecuniaria.
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