Un contribuente impugnava un avviso di accertamento ICI, sostenendo la non edificabilità di alcuni terreni perché di estensione inferiore al lotto minimo previsto e privi di un piano di lottizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'edificabilità terreno ai fini fiscali deriva dalla sua classificazione nel Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione di strumenti attuativi. La ridotta potenzialità edificatoria, dovuta alla dimensione o alla mancanza di urbanizzazione, incide solo sulla determinazione del valore venale, ma non esclude l'assoggettabilità all'imposta.
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