Un imputato, condannato con patteggiamento per estorsione, spaccio e minacce, presenta ricorso per cassazione lamentando la motivazione sulla misura della pena. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso patteggiamento inammissibile, specificando che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione è permessa solo per motivi tassativi, escludendo questioni sulla congruità della pena concordata.
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