Una società finanziaria chiedeva l'ammissione crediti misure di prevenzione per riscuotere somme derivanti da contratti di factoring stipulati con due aziende sottoposte a confisca antimafia. Il Tribunale competente sospendeva la decisione e rinviava l'udienza per attendere l'esito di un giudizio civile pendente sulla medesima pretesa. La società creditrice ricorreva per Cassazione lamentando un blocco ingiustificato dei propri diritti e l'errata applicazione delle norme. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il decreto del Tribunale ha natura meramente interlocutoria e non definisce il giudizio. L'ordinamento esclude l'impugnazione immediata di provvedimenti non definitivi che non arrecano un danno irreparabile. Di conseguenza, la società creditrice soccombente deve attendere la fine del procedimento di merito ed è stata condannata alle spese legali e a una sanzione di tremila euro.
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