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Legge 223/1990

Diffamazione a mezzo TV: vince la vittima sul foro
Un conduttore televisivo e un intervistato hanno subito un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo tv con attribuzione di fatto determinato. Il Tribunale del luogo di residenza della persona offesa si è dichiarato territorialmente incompetente, trasmettendo il fascicolo al Tribunale del territorio in cui sorge il centro di trasmissione del segnale. Quest'ultimo giudice ha sollevato conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'interpretazione del foro competente. I Supremi Giudici hanno assegnato la causa al Tribunale del luogo di residenza della vittima, affermando che la regola di maggior tutela della parte debole si applica a chiunque realizzi l'illecito televisivo, senza privilegiare la sede delle potenti emittenti mediatiche.
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