La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società in accomandita semplice e dei suoi soci contro un avviso di accertamento basato su un accertamento analitico-induttivo. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la genericità delle fatture emesse, ritenendole inidonee a giustificare i ricavi dichiarati. I giudici hanno chiarito che per le verifiche documentali effettuate in ufficio non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo per l'IVA, dove però i ricorrenti non hanno superato la prova di resistenza. La Corte ha confermato la legittimità della ricostruzione dei ricavi operata dall'ufficio, poiché la contabilità, seppur formalmente regolare, risultava intrinsecamente inattendibile a causa della vaghezza descrittiva delle prestazioni documentate.
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