La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che un avvocato stabilito non può difendersi personalmente in un procedimento disciplinare senza agire 'di intesa' con un avvocato abilitato a esercitare con il titolo italiano. Il caso riguarda un legale sanzionato per l'uso improprio del titolo abbreviato 'avv.'. Il suo ricorso al Consiglio Nazionale Forense è stato dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi, decisione ora confermata dalla Cassazione, che ha respinto il ricorso del professionista, sottolineando come l'autonoma capacità processuale sia preclusa in assenza della necessaria collaborazione documentata con un legale pienamente abilitato in Italia.
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