L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato un decreto di omologa di un concordato preventivo, approvato nonostante il suo dissenso tramite "cram down". La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la formale opposizione omologa concordato, presentata tramite avvocato e depositata in cancelleria, è un requisito indispensabile per poter contestare la decisione. Una semplice comunicazione al commissario giudiziale non è sufficiente.
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