Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con il quale l'Ufficio contestava la deduzione di costi ritenuti non inerenti. Dopo una decisione sfavorevole in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato la cessata materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, la contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo per avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Legge n. 130/2022. La Suprema Corte ha accolto l'istanza, disponendo la sospensione del procedimento per consentire il perfezionamento della chiusura della lite fiscale.
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