Due garanti si sono opposti a un decreto ingiuntivo da 850.000 euro, sostenendo la carenza di legittimazione del servicer per la sua mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione, stabilendo che la mancata iscrizione albo 106 TUB costituisce una violazione di norme amministrative che non incide sulla validità civilistica dell'azione di recupero crediti. La sentenza ha inoltre confermato la validità della prova della cessione del credito e della garanzia prestata.
Continua »